Fondazione dell’ordinamento giuridico nella legge naturale
Legge eterna e ragione umana
La “volontà del bene” sussiste, si identifica con Dio stesso, e si proietta nell’universo nel suo unico eterno atto di sapienza ordinatrice: ratio aeterna, lex aeterna. In Dio è autocontemplazione e autovolizione: identità di conoscente e conosciuto, di volere, volizione, essere voluto; atto perfettissimo e unico di esistenza eterna. Nelle cose la ratio aeterna si irradia come soffio d’amore che le rende partecipi dell’essere divino: in ognuna costituisce la loro forma intrinseca, o essenza, e, nel loro insieme, fonda le leggi dei loro rapporti e quindi il sistema che determina l’ordine universale.
Sono le leggi naturali, che reggono e sostengono tutto il creato appunto secondo l’impulso della natura, che è principio dinamico di ogni cosa. Nel mondo umano si parla di legge naturale nel senso di norma e direttiva confacente alla natura umana; come partecipazione della ratio aeterna nella humana ratio, che è una capacità e facoltà di conoscenza dell’ordine (esistente e da realizzare) e quindi della legge, del dovere, del diritto. Questa è l’essenza della legge naturale, detta anche diritto naturale.

La questione del diritto naturale
La questione del diritto naturale è stata riaccesa nell’età moderna quando si sono compiuti i vari tentativi di una codificazione piuttosto artificiale delle norme fondamentali del comportamento civile e sociale, da parte dei trattatisti che, come Grotius, volevano sfuggire alle conseguenze della mancata fondazione del diritto positivo nella morale e, in ultimo, nella “ragione eterna”, nel Logos. Ogni autore, ogni scuola elaborò il proprio sistema di princìpi-base dell’ordine giuridico concepito in modo autonomo e antropocentrico. Era un aspetto del razionalismo, rifuggente da ogni eteronomia del pensiero, della legge, dell’organizzazione giuridico-politica.
Ma i sistemi così formati, spesso sulla base di presupposti arbitrari, non erano tali da sostenere e giustificare l’ordine giuridico con dei motivi indiscussi e universalmente validi. Ben presto vennero abbandonati e vilipesi, per la riaffermazione del più radicale positivismo giuridico, che, in fondo, significava la riduzione delle motivazioni della legge positiva alla volontà del legislatore terreno — principe, popolo o rappresentanza popolare che fosse. Una sovranità a sé stante, monolitica, scissa da ragioni e radici superiori, come cardine dell’ordine giuridico.
Riscoperta moderna del diritto naturale
Solo in tempi più recenti rinacque il concetto di diritto naturale, specialmente in sede di filosofia del diritto (coltivata in Italia da Giorgio Del Vecchio, come pioniere in lotta col positivismo). Era un ricollegarsi a un concetto antico, più lineare, ovvio e vitale di una legge universale superante tutte le leggi e gli ordinamenti positivi, perché non scritta su tavole di pietra o su pergamene, ma nell’animo umano: concetto che già si trova in Sofocle (Antigone), in Cicerone, negli Stoici ecc.; legge che San Tommaso fa derivare esplicitamente dalla lex aeterna, cioè dalla mente divina ordinatrice dell’universo.
È come una via verso il fine, aperta da Dio nello spirito umano: la legge divina, appunto, che si identifica nell’uomo con il fondamentale impulso della natura al bonum suo proprio, e che si esprime in dettami della ragione a lui immanente. Eteronomia, dunque, nel senso di origine e dipendenza dell’autore di tutte le cose, anche dello spirito umano, ma senza negazione della legittima autonomia della ragione, che trova in se stessa le norme corrispondenti al suo bene: bonus rationis.
La legge naturale come fondamento della coscienza
Solo una norma che derivi da questa legge immanente può avere autorità sulla coscienza umana e sulla stessa società in quanto composta di persone, non di automi senza consapevolezza e responsabilità. Nella legge naturale il diritto positivo trova la sorgente della sua forza vincolatrice e la giustificazione del suo potere sull’uomo, che, nella sua coscienza, sente di dover seguire l’impulso ed il dettame di quella legge anche nella sua espressione societaria. Dotata pertanto di creatività giuridica, la legge naturale è la matrice di tutto lo ius che regola i rapporti umani nella formazione e nella vita della società; il primo germe dell’ordine giuridico.
Il contenuto della legge naturale e lo “ius gentium”
Nel suo contenuto dinamico la legge naturale comprende i principi primi derivanti come esigenze connaturali e imprescindibili dello stesso concetto di bene umano, coincidente con la perfezione della natura umana, come prova la metafisica della natura, che, esistendo, certo tende ad attuarsi in modi corrispondenti alle proprie postulazioni coessenziali (appunto leggi della natura), e come conferma l’espressione di tali principi e leggi nella coscienza universale: per esempio fare il bene, cercare e dire la verità, rispettare e amare il prossimo, onorare Dio, ecc., o, in termini negativi a cui la coscienza è ancora più sensibile: non fare il male, non mentire, non odiare, non bestemmiare ecc.
Principi secondari e universalità dello “ius gentium”
Comprende altresì i principi derivati da questi, come condizioni connaturali dell’agire e del vivere socialmente, ad melius esse: per esempio la proprietà privata, l’unità ed indissolubilità del matrimonio, la libertà civile, la sicurezza economica e in generale le norme fondamentali della socialità e della giustizia sociale. Si dicono principi secondari, che pure appartengono alla coscienza universale, anche se non sono così essenziali come i precedenti, detti primari, e sono germi del cosiddetto ius gentium. Questo è il diritto che tutte le genti sono portate a osservare per quell’istinto e dettame della legge naturale, indipendentemente dalle mura entro le quali vivono e dai confini che le dividono: per esempio il rispetto dei patti, l’incolumità dei prigionieri di guerra, l’aiuto ai bisognosi sia come individui, sia come gruppi e popolazioni.
Se lo ius gentium viene tradotto e precisato in norme convenzionali per regolare i rapporti tra i popoli e gli Stati, si ha il nucleo sostanziale del diritto internazionale. Considerato come base e cardine dell’ordine giuridico interno ai vari Stati o nonché esteso ai rapporti internazionali, lo ius gentium si suol chiamare diritto naturale in senso che lo ricollega alle fonti della stessa natura e lo fa trascendere sui sistemi particolari che cercano di fissarlo, fondarlo e codificarlo. Così la legge è come un tutto dinamico, che comprende e trascende le singole norme ed è dotato di forza imperativa vincolante, che comunica alle singole norme. A queste bisogna sottostare in ragione di quel vincolo di derivazione naturale.
La derivazione del diritto positivo
Il diritto positivo promana dal diritto naturale anzitutto per via di applicazione pratica, quando le sue norme non sono altro che una concretizzazione e una interpretazione della legge naturale (per esempio tutte le disposizioni prese per impedire le azioni che sono forme dirette o indirette di uccisione o per tutelare la vita, la salute, il benessere); oppure per via di enucleazione, quando si ha un reale sviluppo dei principi della legge naturale per intervento della ratio humana (ratio iuridica), che secondo il dinamismo di sviluppo della società e dei rapporti tra gli uomini determina le norme del comportamento.
Così in tutti i casi di prescrizione e di divieti che hanno lo scopo di creare un ordine sociale nel quale sia rispettato il diritto alla vita e siano impedite le sue violazioni: dalle riforme sociali alla protezione civile, alle varie disposizioni di polizia, compresa la regolazione del traffico, nella quale il vigile, o il semaforo, sembra costituire l’ultima frontiera dello Stato presente nello svolgimento della vita civica.
Naturalmente qui si apre il campo di una dinamica di sviluppo incessante, che, secondo il mutare della società, postula e provoca il continuo progresso del diritto, con mutazioni anche notevoli delle leggi e degli ordinamenti secondo i tempi e i luoghi. Ma queste mutazioni non possono intaccare i principi e gli imperativi fondamentali del diritto naturale, né modificare troppo facilmente e troppo rapidamente molte altre leggi di maggior rilievo che immediatamente ne derivano e costituiscono il patrimonio giuridico di un popolo o di tutti i popoli (come avvenne per il diritto romano per molti secoli). La via da seguire è quella dell’adattamento e aggiornamento, non quella dello scardinamento dell’ordine giuridico già costituito.
Eredità del diritto naturale nelle costituzioni moderne
In ogni caso i moduli o i parametri di ogni legislazione positiva, in ultima istanza, sono quelli del diritto naturale, carichi di virtualità per ogni tentativo di codificazione delle norme di base per la convivenza in una società e nella comunità dei popoli. La Dichiarazione dei diritti dell’uomo né del cittadino del 1789 (Rivoluzione Francese) e quella proclamata dall’ONU nel 1948 (più perfetta), sono appunto dei tentativi di formulazione e fissazione del diritto naturale per libero consenso dei popoli e non per statuizione di un principe o legislatore, come nei codici etico-giuridici antichi. Anche le costituzioni, o leggi costituzionali degli Stati, sono o dovrebbero essere la traduzione e l’applicazione del diritto naturale come base della convivenza nell’ambito di ciascun popolo.

Presidente Comitato la Migliore Italia
GNS ID 22393


